S T A T U T O
ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINE DI LUCRO
ISTITUTO ITI IMPERA
DENOMINAZIONE
Art.1
è costituita una associazione denominata ISTITUTO ITI IMPERA.
L’associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli art.36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
OGGETTO
Art.2
L'associazione non ha fini di lucro.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonchè nell’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione opera per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare l’istruzione extra-scolastica e la formazione professionale.
L’associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall’oggetto sociale, si propone, per il miglior raggiungimento dello stesso:
1) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui
problemi inerenti il proprio oggetto sociale;
2) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il
raggiungimento di migliore risultato;
3) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a
raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
4) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altre organismi che abbiano le stesse finalità;
5) gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche e occupazionali nei
confronti di persone, anche attraverso Internet per la formazione a distanza (FAD)
6) Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;
7) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni e ogni attività in genere attinenti al proprio scopo sociale;
8) Produrre, vendere e distribuire stampati, periodici, materiale didattico e quant’altro attinente lo scopo sociale.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale.
SEDE
Art. 3
L'associazione ha sede in Torino, Piazza Statuto 17, piano secondo e potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.
DURATA
Art. 4
L'associazione ha durata fino al 2035, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea dei soci.
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Art. 5
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e) prestazione di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.
ASSOCIATI
Art. 6
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda scritta o verbale, vengono ammessi dal Comitato Direttivo, viene considerata in forma scritta la domanda mediante compilazione dell’apposito modulo di iscrizione ai corsi FAD sul sito Internet, o qualunque altra iscrizione ai corsi tramite ordinativo, anche via e-mail.
L’ammissione può essere negata, purchè il diniego sia debitamente motivato.
All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
La qualità di Socio è strettamente personale e dura per tutta la vita.
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. In tal caso l’analisi della posizione dell’associato sarà messo all’ordine del giorno della prima assemblea utile.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, ne l’assegnazione di parte del patrimonio dell’associazione.
Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:
a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che
non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
Ogni associato ha diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare all’assemblea, purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione. E’ altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.
Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.
ORGANISMI
Art. 7
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Revisore Unico dei Conti.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla
legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l’assemblea degli associati.
E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.
Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’atto dell’assunzione dell’incarico.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 8
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata dagli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Il presidente deve convocare l’assemblea senza indugio qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle richiesta devono essere indicate le materie da trattare.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;
- alla nomina del Revisore Unico dei Conti;
- alla determinazione dei compensi delle diverse cariche sociali;
- all'approvazione e alla modificazione di regolamenti;
- ad ogni altro argomento riservatole dallo statuto o che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso esposto nei locali dell’associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato in forza di delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 9
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell’Associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile.
AMMINISTRAZIONE
Art. 10
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, qualora l’assemblea non si sia ancora espressa in merito il Comitato continua a rimanere in carica anche a termine scaduto.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi
necessario per le attività dell'associazione.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della
associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera a tutti i membri e al Revisore Unico dei Conti. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
REVISORE UNICO DEI CONTI
Art. 12
Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'assemblea. Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati, o tra i membri del Consiglio Direttivo, deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Comitato Direttivo.
BILANCIO
Art. 13
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mese dalla chiusura dell’esercizio sociale il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione.
FONDO COMUNE
Art. 14
Le entrate indicate all’art. 5, nonchè i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell’Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune nè pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
SCIOGLIMENTO
Art. 15
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra
organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 23 ottobre 2008